• Collezione: Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza

Il sistema dei rimedi post-iudicatum in adeguamento alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo

Ormai da tempo il principio di intangibilità del giudicato penale è oggetto di un inarrestabile “processo erosivo”, tra l’altro per via dei riflessi, nell’ordinamento interno, della normativa internazionale a tutela dei diritti umani. Il riferimento va, in particolare, all’obbligo, per ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa, di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che riscontrino una violazione, ad opera di quello Stato, delle garanzie convenzionali: considerato, infatti, che la Corte europea può essere adita solo previo esaurimento delle vie di ricorso interne, l’adozione delle misure, diverse da una mera riparazione pecuniaria, prescritte dalla Corte stessa a ristoro dell’accertata violazione, si pone di regola a valle del giudicato, ciò che può imporne la cessazione degli effetti, la modifica o la rimozione. Nella pressoché totale inerzia del legislatore, la “via italiana” all’individuazione di un rimedio post-iudicatum in adeguamento ai canoni convenzionali si è rivelata assai tortuosa, passando prima per soluzioni meramente “pretorie”, poi per l’intervento additivo con cui la Corte costituzionale ha introdotto la revisione “europea”, peraltro inidonea ad offrire copertura esaustiva, a fronte dell’eterogeneità delle violazioni convenzionali e delle relative prescrizioni riparatorie. Di qui, per effetto ancora dell’“azione combinata” della giurisprudenza ordinaria e costituzionale, strade ulteriori sono state percorse, in particolare attraverso una lettura estensiva – se non analogica – dei poteri attribuiti dalla legge al giudice dell’esecuzione. Ciò, anche nell’ambito di una controversa tendenza “soggettivamente espansiva” dell’obbligo esecutivo ex art. 46 CEDU, volta ad estendere la caducazione del giudicato a soggetti diversi dal ricorrente a Strasburgo, che versino in condizioni analoghe al primo. In un siffatto contesto, il libro si propone, anzitutto, di ricostruire i presupposti, l’ambito applicativo e le difficoltà operative della revisione “europea” e di alcuni strumenti “limitrofi” di caducazione del giudicato “convenzionalmente illegittimo”, nell’intento di ricondurre a sistema uno stato dell’arte che sconta l’handicap della propria matrice giurisprudenziale. Allo stesso tempo, in un momento storico che non registra nuove iniziative legislative in materia, lo studio intende fornire qualche spunto de iure condendo, nell’auspicio di rialimentare un dibattito che sarebbe riduttivo ritenere definitivamente superato dalla supplenza giurisprudenziale.

L’amministrazione pubblica con i big data: da Torino un dibattito sull’intelligenza artificiale

A maggio 2019, pareva pionieristico parlare di big data e di intelligenza artificiale come strumenti di lavoro per le pubbliche amministrazioni; non così a poco più di un anno di distanza, dimostrando la lungimiranza nel sapere vedere una pubblica amministrazione capace di cogliere le sfide che l’innovazione tecnologica stava ponendo. Questo libro raccoglie prospettive inedite, nate dal dialogo tra studiosi del diritto pubblico e dell’informatica che, a rileggerlo oggi, mostra come il connubio tra questi due mondi scientifici sia imprescindibile per la ricerca del XXI secolo. Anche il luogo in cui si tenne questo convegno non è irrilevante: Torino. Città che a breve accoglierà l’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale, a dimostrazione che l’interesse per il tema ha assunto nel corso del tempo una notevole attualità, anche fuori dall’Accademia. L’idea è che la potenza del diritto è capace di interagire con gli strumenti dell’innovazione tecnologica (come l’intelligenza artificiale), non per bloccarne il suo avanzare, ma per legittimarlo verso prospettive compatibili con i diritti e i principi di una millenaria tradizione giuridica. Il “sapere nuovo” che emerge dalla lettura di questo libro è dunque un sapere capace di orientare il lettore tra le potenzialità e le sfide che la società dell’informazione e della comunicazione offre e pone alle Istituzioni pubbliche, alle quali si chiede di sapersi adattare con sapienza e capacità in vista del miglior perseguimento del fine dell’interesse pubblico.

L’européanisation des successions transfrontalières Le dépassement de l’ordre public et les atouts du certificat successoral européen

Il Regolamento (UE) n° 650/2012 del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, all’accettazione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, ha comportato una vera e propria rivoluzione in tale settore. Storicamente, infatti, le successioni internazionali hanno spesso dato origine a molteplici difficoltà e divergenze tra gli ordinamenti giuridici, alcuni dei quali fondati sul principio dell’unità della massa successoria, altri invece favorevoli all’opposto sistema scissionistico. Simili differenze sono risultate particolarmente evidenti a livello dell’Unione europea, ove la necessità di garantire il corretto esercizio della libera circolazione delle persone ha reso indispensabile una riforma comune del diritto internazionale privato successorio. Gli obiettivi perseguiti da questo nuovo strumento sono pertanto molteplici e diversi: dall’unificazione dei criteri di collegamento tanto per la competenza quanto per la legge applicabile, alla validità della professio juris e delle disposizioni mortis causa, fino al riconoscimento delle decisioni e degli atti pubblici in materia successoria, per giungere infine alla creazione di un certificato successorio comune. La regolamentazione delle successioni internazionali europee giunge così alla tanto attesa armonizzazione, garantendo in tal modo una tutela più rapida, efficace ed uniforme dei diritti successori. Sennonché, il Regolamento n° 650/2012 parrebbe andare oltre la sola armonizzazione delle norme di conflitto. Invero, dalla sua analisi emergerebbe un obiettivo ulteriore, ben più ambizioso e per alcuni forse addirittura utopistico: la convergenza dei diritti nazionali. In tale prospettiva il legislatore europeo sarebbe infatti intervenuto mediante due distinti mezzi: da un lato uno strumento di diritto internazionale privato “tradizionale” ed irrinunciabile quale l’ordine pubblico, da interpretarsi in chiave “europea”; dall’altro lato un istituto di diritto materiale, nuovo ed unico per tutti gli Stati membri costituito dal certificato successorio europeo. Ne deriverebbe così un’azione ben più estesa del Regolamento del 4 luglio 2012, non limitata al solo piano del puro diritto internazionale privato, bensì anche alla sua sfera – oggi ancora meno esplorata – del diritto internazionale privato materiale, contribuendo così ad un progressivo avvicinamento tra i singoli ordinamenti nazionali. Tale chiave di lettura, seppur giudicabile da alcuni come eccessivamente ottimistica, consentirebbe nondimeno di attribuire a tale strumento un tentativo di svolta nello storico progetto d’integrazione europea, in vista di un sempre più auspicabile e necessario sviluppo efficace e duraturo di uno spazio comune di giustizia, di libertà e di sicurezza in seno all’Unione.

Le regole dei mercanti Introduzione al diritto commerciale

In questo libro si è cercato di delineare per sommi capi una storia del diritto commerciale dall'antica Grecia ai giorni nostri, procedendo per tematiche selezionate e per forza di cose non esaustive. Si sono seguiti in particolare alcuni filoni, come quello della considerazione sociale del mercante nei secoli, della nascita ed evoluzione della responsabilità limitata, del diritto commerciale inteso come disciplina di studi. Nel discorso giuridico si sono inseriti aspetti interdisciplinari, per renderlo meno arido e meglio motivare i cambiamenti.

Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive Atti del IV Convegno annuale della rivista "Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali"

L’ultimo biennio ha segnato nel nostro Paese, dopo i primi tentativi di attuazione risalenti al 2003, la decisa – e forse più convinta – ripresa del tema del regionalismo differenziato di cui all’art. 116, co. 3, Cost. Questo processo trova origine in un ‘clima culturale’ persistentemente influenzato da istanze di tipo autonomistico, nonché in quello che taluni hanno definito l’«uso congiunturale» dell’autonomia da parte delle forze politiche, strumentale alle rispettive convenienze politico-elettorali del momento. La differenziazione regionale ha suscitato sin da principio l’interesse della dottrina costituzionalistica, che si è interrogata sui suoi molti nodi problematici, riconducibili a due fondamentali questioni: la prima riguarda il modello di differenziazione delineato dall’art. 116, co. 3, Cost. e la necessità di inserirlo nel sistema di rapporti tra il livello di governo centrale e quelli periferici, oltre che il possibile grado di differenziazione all’interno di una Repubblica che è, e deve essere, «una e indivisibile». La seconda questione coinvolge il nodo delle risorse e degli equilibri della finanza pubblica, in relazione al quale si contrappongono due modelli di differenziazione regionale: meramente «organizzativa», da un lato, e «competitiva» dall’altro lato, il primo dei quali appare peraltro il solo compatibile con l’assetto costituzionale vigente. Il Volume raccoglie in particolare gli Atti del IV Convegno annuale della Rivista Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, svoltosi il 21 giugno 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. Oltre alle cinque relazioni principali e all’intervento conclusivo, esso contiene gli scritti di studiosi di tutta Italia, aventi ad oggetto le seguenti macro-tematiche: “Federalismo asimmetrico e regionalismo differenziato”, “Gli ambiti materiali e i modelli della differenziazione regionale” e “Regionalismo differenziato, sistema finanziario e specialità regionale”. Il Volume intende presentarsi alla comunità scientifica come una ‘riflessione corale’ sul regionalismo differenziato.

Reports & Essays on Climate Change Litigation

The so-called "Giudizio Universale" has marked the beginning of climate change litigation in Italy. From a procedural point of view, this kind of strategic litigation raises several procedural issues, like legal standing, forum choice and burden of proof. Moreover, in climate change disputes, justiciability itself is a stake, as the courts are required to be involved in political matters, which should instead be the responsibility of the legislative and executive branches of government. With this in mind, the Department of Law of the University of Turin and the Universidade Católica Portuguesa, as part of the Law Schools Global League (LSGL), organised a comparative workshop on climate change litigation, to deepen these aspects in an international environment made up of young academics and researchers, presenting national and international climate cases and other interesting related topics. This volume contains the proceedings of the workshop, which took place in Turin on 9 th June 2023.

Speriamo che sia femmina: l’equilibrio fra i generi nelle società quotate e a controllo pubblico nell’esperienza italiana e comparata

L'opera analizza, in prospettiva giuridica oltre che sociologica ed economica, la normativa interna, a partire dalla Legge Golfo-Mosca, nelle sue evoluzioni, come azione positiva correttiva alla diseguaglianza di genere negli organi amministrativi e di controllo delle società italiane. Prima dell’adozione di tali interventi correttivi, le società quotate e quelle a controllo pubblico erano caratterizzate da un elevato livello di sottorappresentazione femminile, da leggersi nel più ampio quadro della diseguaglianza di genere nel mondo del lavoro, acuita dalla cd. Shecession innescata dalla pandemia. La chiave di lettura è arricchita attraverso un’approfondita disamina delle scelte, talora eterogenee, di altri ordinamenti e il confronto con i modelli di soft law, nonché attraverso una riflessione di ampio respiro sugli approcci unionali, culminati nella Proposta di Direttiva COM (2012) 614 final, caratterizzata da un iter altalenante non ancora giunto a compimento.