• Collezione: Dipartimento di Giurisprudenza

Multilinguismo e funzione pubblica. Dal prestigio del modello francese
alla costruzione dell’identità europea

Il principio del multilinguismo postula il rispetto e l’equipollenza delle lingue ufficiali degli Stati membri. La lingua costituisce un bene culturale in sé e allo stesso tempo contrassegna l'identità della persona e del gruppo che la parla, rivestendo in ogni caso un ruolo fondamentale quale fattore privilegiato di integrazione sociale. Il rapporto che lega l'identità del singolo a quella di un gruppo e il grado di radicamento di quel gruppo in un dato territorio hanno importanti ricadute per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, che realizza l'obiettivo di provvedere efficacemente alle esigenze dei cittadini quando si sintonizza sui loro bisogni. In questo contesto, l’attuazione del principio del multilinguismo si pone come una sfida alla realizzazione dello spazio giuridico europeo.  Questo lavoro monografico si sofferma sul ruolo della lingua nella costruzione del modello francese, protagonista indiscusso delle vicende continentali fino al secondo conflitto mondiale e sulle conseguenze  dei suoi processi di imitazione e ibridazione avvenuti in Italia, Belgio, Svizzera e Lussemburgo, dove la gestione della pluralità linguistica si riflette sulla forma di Stato in ragione dell'articolazione del territorio, delle vicende storiche, della civilisation nel suo senso più esteso.

Circolazione, cessione, riciclaggio. Alcuni profili giuridici dell’arte e del suo mercato

Nella fluidità dello spazio globale, venuti meno i tratti classici delle dinamiche economiche, oggi più che mai l'arte si riscopre oggetto e soggetto del mercato. Così, i problemi legati alla peculiarità della sua circolazione, al suo essere un potenziale strumento nelle complesse dinamiche del riciclaggio internazionale nonché la previsione di specifici strumenti legislativi per incoraggiare la sua acquisizione da parte dei soggetti pubblici senza ricorrere alla mediazione del mercato, costituiscono di fatto un interessante “banco di prova” per il diritto e uno stimolante campo d'indagine per il giurista.

Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive Atti del IV Convegno annuale della rivista "Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali"

L’ultimo biennio ha segnato nel nostro Paese, dopo i primi tentativi di attuazione risalenti al 2003, la decisa – e forse più convinta – ripresa del tema del regionalismo differenziato di cui all’art. 116, co. 3, Cost. Questo processo trova origine in un ‘clima culturale’ persistentemente influenzato da istanze di tipo autonomistico, nonché in quello che taluni hanno definito l’«uso congiunturale» dell’autonomia da parte delle forze politiche, strumentale alle rispettive convenienze politico-elettorali del momento. La differenziazione regionale ha suscitato sin da principio l’interesse della dottrina costituzionalistica, che si è interrogata sui suoi molti nodi problematici, riconducibili a due fondamentali questioni: la prima riguarda il modello di differenziazione delineato dall’art. 116, co. 3, Cost. e la necessità di inserirlo nel sistema di rapporti tra il livello di governo centrale e quelli periferici, oltre che il possibile grado di differenziazione all’interno di una Repubblica che è, e deve essere, «una e indivisibile». La seconda questione coinvolge il nodo delle risorse e degli equilibri della finanza pubblica, in relazione al quale si contrappongono due modelli di differenziazione regionale: meramente «organizzativa», da un lato, e «competitiva» dall’altro lato, il primo dei quali appare peraltro il solo compatibile con l’assetto costituzionale vigente. Il Volume raccoglie in particolare gli Atti del IV Convegno annuale della Rivista Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, svoltosi il 21 giugno 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. Oltre alle cinque relazioni principali e all’intervento conclusivo, esso contiene gli scritti di studiosi di tutta Italia, aventi ad oggetto le seguenti macro-tematiche: “Federalismo asimmetrico e regionalismo differenziato”, “Gli ambiti materiali e i modelli della differenziazione regionale” e “Regionalismo differenziato, sistema finanziario e specialità regionale”. Il Volume intende presentarsi alla comunità scientifica come una ‘riflessione corale’ sul regionalismo differenziato.

Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive Atti del convegno di Torino, 27-28 febbraio 2019

Parchi, strade, edifici, aree verdi sono sempre più spesso definiti "beni comuni urbani", spazi che possono e devono essere fruiti e gestiti all'insegna dell'inclusione e della partecipazione. Nell'ultimo decennio, la ricerca di modelli per realizzare questo obiettivo è stata intensa, così come sono state numerose le sperimentazioni di soluzioni che oscillano tra l'applicazione di strumenti del diritto pubblico e del diritto privato. Questo libro raccoglie gli atti di un Convegno organizzato presso l'Università di Torino nel Febbraio 2019 e dedicato alla gestione dei beni comuni urbani. I contributi degli autori e delle autrici passano in rassegna le soluzioni sperimentate da associazioni, gruppi informali, e dalle pubbliche amministrazioni in numerose città italiane, offrendo le coordinate per comprendere il percorso di cambiamento nei rapporti tra amministrazioni e cittadinanza, nonché per orientarsi nel vasto panorama dell'auto-organizzazione e dei processi collaborativi.

L’européanisation des successions transfrontalières Le dépassement de l’ordre public et les atouts du certificat successoral européen

Il Regolamento (UE) n° 650/2012 del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, all’accettazione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, ha comportato una vera e propria rivoluzione in tale settore. Storicamente, infatti, le successioni internazionali hanno spesso dato origine a molteplici difficoltà e divergenze tra gli ordinamenti giuridici, alcuni dei quali fondati sul principio dell’unità della massa successoria, altri invece favorevoli all’opposto sistema scissionistico. Simili differenze sono risultate particolarmente evidenti a livello dell’Unione europea, ove la necessità di garantire il corretto esercizio della libera circolazione delle persone ha reso indispensabile una riforma comune del diritto internazionale privato successorio. Gli obiettivi perseguiti da questo nuovo strumento sono pertanto molteplici e diversi: dall’unificazione dei criteri di collegamento tanto per la competenza quanto per la legge applicabile, alla validità della professio juris e delle disposizioni mortis causa, fino al riconoscimento delle decisioni e degli atti pubblici in materia successoria, per giungere infine alla creazione di un certificato successorio comune. La regolamentazione delle successioni internazionali europee giunge così alla tanto attesa armonizzazione, garantendo in tal modo una tutela più rapida, efficace ed uniforme dei diritti successori. Sennonché, il Regolamento n° 650/2012 parrebbe andare oltre la sola armonizzazione delle norme di conflitto. Invero, dalla sua analisi emergerebbe un obiettivo ulteriore, ben più ambizioso e per alcuni forse addirittura utopistico: la convergenza dei diritti nazionali. In tale prospettiva il legislatore europeo sarebbe infatti intervenuto mediante due distinti mezzi: da un lato uno strumento di diritto internazionale privato “tradizionale” ed irrinunciabile quale l’ordine pubblico, da interpretarsi in chiave “europea”; dall’altro lato un istituto di diritto materiale, nuovo ed unico per tutti gli Stati membri costituito dal certificato successorio europeo. Ne deriverebbe così un’azione ben più estesa del Regolamento del 4 luglio 2012, non limitata al solo piano del puro diritto internazionale privato, bensì anche alla sua sfera – oggi ancora meno esplorata – del diritto internazionale privato materiale, contribuendo così ad un progressivo avvicinamento tra i singoli ordinamenti nazionali. Tale chiave di lettura, seppur giudicabile da alcuni come eccessivamente ottimistica, consentirebbe nondimeno di attribuire a tale strumento un tentativo di svolta nello storico progetto d’integrazione europea, in vista di un sempre più auspicabile e necessario sviluppo efficace e duraturo di uno spazio comune di giustizia, di libertà e di sicurezza in seno all’Unione.

Il dono di capacità riproduttiva: la PMA con dono di gameti e la GPA negli ordinamenti francese e italiano

La Procreazione medicalmente assistita costituisce l’oggetto di un dibattito ormai quarantennale, rispetto al quale molti quesiti rimangono irrisolti: si può qualificare come cura in senso tradizionale? È più opportuno considerarla alla stregua di una cura per il benessere sociale e psicologico delle persone infertili? In particolare la PMA c.d. eterologa pone delle questioni peculiari: i primi soggetti nati dal dono di gameti sono ormai adulti, pertanto alle questioni etiche relative alla pratica in sé, si sono aggiunte quelle riguardanti gli interessi e i diritti di questi soggetti. La rivendicazione di un diritto a conoscere le proprie origini è cruciale. Occorre quindi chiedersi quale peso si intenda attribuire da un lato alla genitorialità sociale, dall’altro al patrimonio genetico. In questo senso l’analisi del modello francese di “PMA avec don de gamètes” offre spunti di riflessione essenziali. Il ruolo del dono e della genetica rileva anche rispetto alla Gestazione per altri, che pone tuttavia problematiche ulteriori, specialmente nell’ottica dei diritti delle donne e dei bambini. Il presente lavoro intende offrire una chiave di lettura trasversale a questi grandi temi, anche rispetto al gender bias che connota i diritti riproduttivi, al fenomeno della Cross-border reproductive care e alla prossima riforma delle leggi di bioetica in Francia.

Razionalizzazione del pluralismo giuridico e Panchayati Raj in India

Partendo da un’analisi della letteratura storico-amministrativa coloniale in materia di villaggio e local governance, il presente lavoro indaga il flusso di modelli e categorie del discorso giuridico dal periodo coloniale all’India indipendente. In particolare, tratteggiando diacronicamente e sincronicamente le politiche di gestione del pluralismo giuridico in India con riferimento all’amministrazione locale della giustizia, si esaminano l’evoluzione socio-giuridica della panchayat e i processi di ibridazione e mutuazione avvenuti tra state e non-state justice institutions.

«Con somma cautela e maturità di giudizio» Centro, periferia e comunità in un Progetto di riforma nella Restaurazione sabauda

Le vicende dei rapporti centro/periferia e il regime giuridico delle comunità locali hanno rappresentato da sempre uno spaccato importante degli assetti giuridici degli Stati, particolarmente in epoca moderna. A queste vicende sono legati, infatti, sia questioni generali (attinenti, per esempio, alla forma stessa della compagine statale), sia aspetti più specifici, a partire dalla considerazione da parte del governo centrale dei cosiddetti «corpi intermedi» o le forme dello sviluppo delle classi dirigenti locali. Il presente lavoro presenta uno fra i tentativi di riforma elaborati fra il periodo di Carlo Felice e i primi anni di regno di Carlo Alberto, a testimonianza di un costante lavorio istituzionale precedente alle riforme degli ordinamenti pubblici locali attuate negli anni Quaranta del XIX secolo, secondo uno stile cauto e ponderato, ma non senza una buona dose di coraggio istituzionale.

Il sistema dei rimedi post-iudicatum in adeguamento alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo

Ormai da tempo il principio di intangibilità del giudicato penale è oggetto di un inarrestabile “processo erosivo”, tra l’altro per via dei riflessi, nell’ordinamento interno, della normativa internazionale a tutela dei diritti umani. Il riferimento va, in particolare, all’obbligo, per ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa, di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che riscontrino una violazione, ad opera di quello Stato, delle garanzie convenzionali: considerato, infatti, che la Corte europea può essere adita solo previo esaurimento delle vie di ricorso interne, l’adozione delle misure, diverse da una mera riparazione pecuniaria, prescritte dalla Corte stessa a ristoro dell’accertata violazione, si pone di regola a valle del giudicato, ciò che può imporne la cessazione degli effetti, la modifica o la rimozione. Nella pressoché totale inerzia del legislatore, la “via italiana” all’individuazione di un rimedio post-iudicatum in adeguamento ai canoni convenzionali si è rivelata assai tortuosa, passando prima per soluzioni meramente “pretorie”, poi per l’intervento additivo con cui la Corte costituzionale ha introdotto la revisione “europea”, peraltro inidonea ad offrire copertura esaustiva, a fronte dell’eterogeneità delle violazioni convenzionali e delle relative prescrizioni riparatorie. Di qui, per effetto ancora dell’“azione combinata” della giurisprudenza ordinaria e costituzionale, strade ulteriori sono state percorse, in particolare attraverso una lettura estensiva – se non analogica – dei poteri attribuiti dalla legge al giudice dell’esecuzione. Ciò, anche nell’ambito di una controversa tendenza “soggettivamente espansiva” dell’obbligo esecutivo ex art. 46 CEDU, volta ad estendere la caducazione del giudicato a soggetti diversi dal ricorrente a Strasburgo, che versino in condizioni analoghe al primo. In un siffatto contesto, il libro si propone, anzitutto, di ricostruire i presupposti, l’ambito applicativo e le difficoltà operative della revisione “europea” e di alcuni strumenti “limitrofi” di caducazione del giudicato “convenzionalmente illegittimo”, nell’intento di ricondurre a sistema uno stato dell’arte che sconta l’handicap della propria matrice giurisprudenziale. Allo stesso tempo, in un momento storico che non registra nuove iniziative legislative in materia, lo studio intende fornire qualche spunto de iure condendo, nell’auspicio di rialimentare un dibattito che sarebbe riduttivo ritenere definitivamente superato dalla supplenza giurisprudenziale.