• Collezione: Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza

Il sistema dei rimedi post-iudicatum in adeguamento alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo

Ormai da tempo il principio di intangibilità del giudicato penale è oggetto di un inarrestabile “processo erosivo”, tra l’altro per via dei riflessi, nell’ordinamento interno, della normativa internazionale a tutela dei diritti umani. Il riferimento va, in particolare, all’obbligo, per ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa, di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che riscontrino una violazione, ad opera di quello Stato, delle garanzie convenzionali: considerato, infatti, che la Corte europea può essere adita solo previo esaurimento delle vie di ricorso interne, l’adozione delle misure, diverse da una mera riparazione pecuniaria, prescritte dalla Corte stessa a ristoro dell’accertata violazione, si pone di regola a valle del giudicato, ciò che può imporne la cessazione degli effetti, la modifica o la rimozione. Nella pressoché totale inerzia del legislatore, la “via italiana” all’individuazione di un rimedio post-iudicatum in adeguamento ai canoni convenzionali si è rivelata assai tortuosa, passando prima per soluzioni meramente “pretorie”, poi per l’intervento additivo con cui la Corte costituzionale ha introdotto la revisione “europea”, peraltro inidonea ad offrire copertura esaustiva, a fronte dell’eterogeneità delle violazioni convenzionali e delle relative prescrizioni riparatorie. Di qui, per effetto ancora dell’“azione combinata” della giurisprudenza ordinaria e costituzionale, strade ulteriori sono state percorse, in particolare attraverso una lettura estensiva – se non analogica – dei poteri attribuiti dalla legge al giudice dell’esecuzione. Ciò, anche nell’ambito di una controversa tendenza “soggettivamente espansiva” dell’obbligo esecutivo ex art. 46 CEDU, volta ad estendere la caducazione del giudicato a soggetti diversi dal ricorrente a Strasburgo, che versino in condizioni analoghe al primo. In un siffatto contesto, il libro si propone, anzitutto, di ricostruire i presupposti, l’ambito applicativo e le difficoltà operative della revisione “europea” e di alcuni strumenti “limitrofi” di caducazione del giudicato “convenzionalmente illegittimo”, nell’intento di ricondurre a sistema uno stato dell’arte che sconta l’handicap della propria matrice giurisprudenziale. Allo stesso tempo, in un momento storico che non registra nuove iniziative legislative in materia, lo studio intende fornire qualche spunto de iure condendo, nell’auspicio di rialimentare un dibattito che sarebbe riduttivo ritenere definitivamente superato dalla supplenza giurisprudenziale.

“Quale formazione per quale giurista?”Insegnare il diritto nella prospettiva socio-giuridica

Quali connotati deve assumere la formazione del giurista del XXI secolo? Il giurista tradizionale interprete dei testi di legge può oggi limitarsi a questo o deve tornare a conoscere i con-testi entro i quali tale interpretazione produce i suoi effetti? Si tratta di questioni che la comunità scientifica dei sociologi del diritto avverte come prioritarie e che hanno costituito il focus di iniziative ed occasioni di dibattito promosse dall’Associazione di Studi Diritto e Società. In tale prospettiva, il volume raccoglie alcune riflessioni su esperienze didattiche che in questi anni hanno cercato di fornire delle risposte alla diffusa sensazione di inadeguatezza dei modi tradizionali di insegnare il diritto, mettendo in rilievo come, da tale punto di vista, la sociologia del diritto possa offrire un contributo decisivo al rinnovamento della cultura giuridica dei giuristi.

Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive Atti del IV Convegno annuale della rivista "Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali"

L’ultimo biennio ha segnato nel nostro Paese, dopo i primi tentativi di attuazione risalenti al 2003, la decisa – e forse più convinta – ripresa del tema del regionalismo differenziato di cui all’art. 116, co. 3, Cost. Questo processo trova origine in un ‘clima culturale’ persistentemente influenzato da istanze di tipo autonomistico, nonché in quello che taluni hanno definito l’«uso congiunturale» dell’autonomia da parte delle forze politiche, strumentale alle rispettive convenienze politico-elettorali del momento. La differenziazione regionale ha suscitato sin da principio l’interesse della dottrina costituzionalistica, che si è interrogata sui suoi molti nodi problematici, riconducibili a due fondamentali questioni: la prima riguarda il modello di differenziazione delineato dall’art. 116, co. 3, Cost. e la necessità di inserirlo nel sistema di rapporti tra il livello di governo centrale e quelli periferici, oltre che il possibile grado di differenziazione all’interno di una Repubblica che è, e deve essere, «una e indivisibile». La seconda questione coinvolge il nodo delle risorse e degli equilibri della finanza pubblica, in relazione al quale si contrappongono due modelli di differenziazione regionale: meramente «organizzativa», da un lato, e «competitiva» dall’altro lato, il primo dei quali appare peraltro il solo compatibile con l’assetto costituzionale vigente. Il Volume raccoglie in particolare gli Atti del IV Convegno annuale della Rivista Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, svoltosi il 21 giugno 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. Oltre alle cinque relazioni principali e all’intervento conclusivo, esso contiene gli scritti di studiosi di tutta Italia, aventi ad oggetto le seguenti macro-tematiche: “Federalismo asimmetrico e regionalismo differenziato”, “Gli ambiti materiali e i modelli della differenziazione regionale” e “Regionalismo differenziato, sistema finanziario e specialità regionale”. Il Volume intende presentarsi alla comunità scientifica come una ‘riflessione corale’ sul regionalismo differenziato.

Gli edifici di culto come beni culturali in Italia. Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche tra diritto canonico e diritto statale

Il volume affronta i temi della gestione e del riuso degli edifici di culto e, nello specifico, delle chiese cattoliche, quali beni culturali di interesse religioso in Italia. Ricostruita la complessa disciplina sottesa alla “dimissione” – riduzione ad uso profano non indecoroso ex can. 1222 § 2 – e alla “dismissione” – trasferimento di proprietà – delle chiese, l’esposizione prosegue con la disamina di casi concreti di riuso, verificatisi nell’Arcidiocesi di Torino tra il 1978 e il 2019. Una volta inquadrati gli edifici di culto dimessi tra i “beni comuni”, si individuano nei patti di collaborazione, nella fondazione di partecipazione e nel trust i nuovi modelli di governance, inclusivi e sostenibili, che potranno trasformare questi immobili sovrabbondanti in una risorsa per lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità territoriali di riferimento.

Access to Water and CommodificationA Comparative Legal Analysis of the Bottling Phenomenon

How does the bottling phenomenon impact on the fundamental value of access to water? It influences the way people drink and affects their possibility to access the resource, either economically or physically. This work analyses the role of law in the uprising of this phenomenon focusing on the implications on water distribution. Bottling regulations contain a tension in the legal conceptualisation of water as an essential resource and as a commodity. This tension encompasses the discourses on privatisation of public or common goods and is used to investigate the processes of accumulation by dispossession that it triggers. Through a comparative approach this work engages in a distributional analysis of the French, the Italian and the British legal regimes to unveil the hurdles of using property, a legal institution constructed around land, to govern water distribution.

Circolazione, cessione, riciclaggio. Alcuni profili giuridici dell’arte e del suo mercato

Nella fluidità dello spazio globale, venuti meno i tratti classici delle dinamiche economiche, oggi più che mai l'arte si riscopre oggetto e soggetto del mercato. Così, i problemi legati alla peculiarità della sua circolazione, al suo essere un potenziale strumento nelle complesse dinamiche del riciclaggio internazionale nonché la previsione di specifici strumenti legislativi per incoraggiare la sua acquisizione da parte dei soggetti pubblici senza ricorrere alla mediazione del mercato, costituiscono di fatto un interessante “banco di prova” per il diritto e uno stimolante campo d'indagine per il giurista.

Reports & Essays on Climate Change Litigation

The so-called "Giudizio Universale" has marked the beginning of climate change litigation in Italy. From a procedural point of view, this kind of strategic litigation raises several procedural issues, like legal standing, forum choice and burden of proof. Moreover, in climate change disputes, justiciability itself is a stake, as the courts are required to be involved in political matters, which should instead be the responsibility of the legislative and executive branches of government. With this in mind, the Department of Law of the University of Turin and the Universidade Católica Portuguesa, as part of the Law Schools Global League (LSGL), organised a comparative workshop on climate change litigation, to deepen these aspects in an international environment made up of young academics and researchers, presenting national and international climate cases and other interesting related topics. This volume contains the proceedings of the workshop, which took place in Turin on 9 th June 2023.

Bianca Guidetti Serra e l’avvocatura militante Tra fonti e storiografia

Con l’occasione del centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra, si è posto all’attenzione l’obiettivo di promuovere e valorizzare la conoscenza degli archivi di avvocati militanti come fonte per la ricerca storica. Una documentazione ancora poco esplorata in Italia, ma aperta a promettenti sviluppi in diverse direzioni che incrociano la storia della professione e della giustizia, la storia sociale e del diritto, oltre a quella dell’impegno civile e politico testimoniato da figure esemplari di avvocati tratteggiate nei contributi qui raccolti. Un campo di studi, quello dell’avvocatura militante, che offre dunque una prospettiva nuova e preziosa sulla stessa storia della democrazia nel XX secolo. Nel dare conto dello stato della ricerca sul tema, i saggi pubblicati analizzano casi specifici di vicende giudiziarie che hanno avuto corso in Italia, in Francia e negli Stati Uniti, con significativi riverberi comparativi sul piano dei sistemi giuridici e dei contesti politici presenti nei diversi paesi.

Le regole dei mercanti Introduzione al diritto commerciale

In questo libro si è cercato di delineare per sommi capi una storia del diritto commerciale dall'antica Grecia ai giorni nostri, procedendo per tematiche selezionate e per forza di cose non esaustive. Si sono seguiti in particolare alcuni filoni, come quello della considerazione sociale del mercante nei secoli, della nascita ed evoluzione della responsabilità limitata, del diritto commerciale inteso come disciplina di studi. Nel discorso giuridico si sono inseriti aspetti interdisciplinari, per renderlo meno arido e meglio motivare i cambiamenti.

L’européanisation des successions transfrontalières Le dépassement de l’ordre public et les atouts du certificat successoral européen

Il Regolamento (UE) n° 650/2012 del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, all’accettazione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, ha comportato una vera e propria rivoluzione in tale settore. Storicamente, infatti, le successioni internazionali hanno spesso dato origine a molteplici difficoltà e divergenze tra gli ordinamenti giuridici, alcuni dei quali fondati sul principio dell’unità della massa successoria, altri invece favorevoli all’opposto sistema scissionistico. Simili differenze sono risultate particolarmente evidenti a livello dell’Unione europea, ove la necessità di garantire il corretto esercizio della libera circolazione delle persone ha reso indispensabile una riforma comune del diritto internazionale privato successorio. Gli obiettivi perseguiti da questo nuovo strumento sono pertanto molteplici e diversi: dall’unificazione dei criteri di collegamento tanto per la competenza quanto per la legge applicabile, alla validità della professio juris e delle disposizioni mortis causa, fino al riconoscimento delle decisioni e degli atti pubblici in materia successoria, per giungere infine alla creazione di un certificato successorio comune. La regolamentazione delle successioni internazionali europee giunge così alla tanto attesa armonizzazione, garantendo in tal modo una tutela più rapida, efficace ed uniforme dei diritti successori. Sennonché, il Regolamento n° 650/2012 parrebbe andare oltre la sola armonizzazione delle norme di conflitto. Invero, dalla sua analisi emergerebbe un obiettivo ulteriore, ben più ambizioso e per alcuni forse addirittura utopistico: la convergenza dei diritti nazionali. In tale prospettiva il legislatore europeo sarebbe infatti intervenuto mediante due distinti mezzi: da un lato uno strumento di diritto internazionale privato “tradizionale” ed irrinunciabile quale l’ordine pubblico, da interpretarsi in chiave “europea”; dall’altro lato un istituto di diritto materiale, nuovo ed unico per tutti gli Stati membri costituito dal certificato successorio europeo. Ne deriverebbe così un’azione ben più estesa del Regolamento del 4 luglio 2012, non limitata al solo piano del puro diritto internazionale privato, bensì anche alla sua sfera – oggi ancora meno esplorata – del diritto internazionale privato materiale, contribuendo così ad un progressivo avvicinamento tra i singoli ordinamenti nazionali. Tale chiave di lettura, seppur giudicabile da alcuni come eccessivamente ottimistica, consentirebbe nondimeno di attribuire a tale strumento un tentativo di svolta nello storico progetto d’integrazione europea, in vista di un sempre più auspicabile e necessario sviluppo efficace e duraturo di uno spazio comune di giustizia, di libertà e di sicurezza in seno all’Unione.